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Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Note
Considerata la necessità di procedere ad una riformulazione del Codice di Comportamento di Ente alla luce delle nuove Linee Guida emanate da ANAC con delibera n° 177 del 19 Febbraio 2020; considerato che il nuovo Codice dovrà essere adottato con “procedura aperta alla consultazione” per assicurare la partecipazione degli stakeholder di riferimento dell’Ente al fine di garantire il migliore adattamento del documento al contesto in cui l’Ente opera, si procede alla pubblicazione sul sito istituzionale di “una bozza” del Codice con invito a presentare proposte o integrazioni, così come previsto dalle Linee Guida ANAC, entro il 26 novembre 2021 inviando una mail al seguente indirizzo: a.iannuzzo@aci.it.
Alla scadenza del termine fissato, il testo del Codice verrà trasmesso all’OIV per il rilascio del parere. A seguito di ricezione del parere favorevole, il Codice verrà approvato definitivamente dagli Organi dell’Ente e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione.
Allegati
(Pubblicato il 16/11/2021 - Aggiornato il 16/11/2021 - 378 kb - pdf)
(Pubblicato il 11/11/2021 - Aggiornato il 11/11/2021 - 599 kb - pdf)
(Pubblicato il 11/11/2021 - Aggiornato il 11/11/2021 - 500 kb - pdf)